(AdnKronos) - Ogni intervento dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e sarà possibile solo laddove i seminterrati siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge e laddove siano posti in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. Le norme possono essere applicate agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, solo se saranno decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione. Un emendamento inizialmente presentato da Giampiero Reguzzoni (Lega Nord) e poi fatto proprio da Iolanda Nanni (M5Stelle), stabilisce che i vani e i locali seminterrati non potranno essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità; ogni cambio di destinazione d’uso sarà assoggettato al pagamento di un corrispettivo secondo quando già previsto nella legge n°12 del 2005. Via libera a scrutinio segreto con 35 voti a favore e 34 contrari anche ad un altro emendamento fatto proprio da Iolanda Nanni (M5Stelle), dopo essere stato inizialmente ritirato dal suo primo presentatore Giampiero Reguzzoni (Lega Nord), con il quale si prevede che qualora il recupero dei locali seminterrati dovesse comportare la creazione di un’autonoma unità abitativa, i Comuni dovranno trasmettere comunicazione alle Ats dell’avvenuto rilascio del certificato di agibilità, ai fini dei controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali.