A Olbia casco obbligatorio per chi si muove sui monopattini elettrici

OLBIA. Il sindaco di Olbia l'ha appena firmata. L'ordinanza che impone l'obbligo in tutto il territorio comunale di utilizzo del casco per i conducenti di monopattini, hoverboard, segway e monowheel.  Ecco il provvedimento nella sua forma integrale.


OGGETTO: misure restrittive all'utilizzo dei veicoli per la micromobilita' a propulsione prevalentemente elettrica.
IL SINDACO
PREMESSO che il Decreto Ministeriale del 04 Giugno 2019 n. 229 definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, hoverboard, segway,
monowheel);
VISTA la Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019, così come modificata dalla Legge di conversione n. 8 del 28 Febbraio 2020, che ha stabilito all'art. 1, comma 75, che "i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 Giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 50" (Codice della Strada);
VISTA la legge n. 8 del 28 Febbraio 2020, in vigore dal 01 Marzo 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge del 30 Dicembre 2019 n. 162 ("cd. Decreto Milleproroghe"), introducendo l'art.33-bis contenente disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici;
ACCERTATO che l'art. 33-bis del Decreto Legge n. 162/2019 modifica l'art. 1, comma 75, introducendo i commi 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies e 75 septies, al fine di disciplinare, con riferimento ai monopattini elettrici, le modalità sanzionatorie, gli ambiti di circolazione, i limiti di velocità, i dispositivi di sicurezza, il corretto utilizzo, le caratteristiche costruttive e le sanzioni amministrative, definendo in particolare:
• il requisito del compimento del quattordicesimo anno di età per la loro conduzione;
• la possibilità di circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima;
• il limite di velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
• il divieto di circolazione nel periodo di oscurità notturna, da mezz'ora dopo il tramonto, o di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, per i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa e, per i mezzi che invece possono circolare in tali circostanze, l'obbligo per i conducenti di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
• l'obbligo per i conducenti di procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, di tenere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
• l'obbligo, per i conducenti di età inferiore a diciotto anni, di indossare un idoneo casco protettivo;
Ordinanza del Sindaco N. 57 del 03/09/2021 Pagina 1 di 3
• il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo;
CONSIDERATO che ad oggi è al vaglio della Commissione Trasporti della Camera la discussione di un progetto di legge, titolato "Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica", che si pone come obiettivo l'introduzione di misure restrittive per l'utilizzo in sicurezza dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale attivarsi al fine di incrementare la sicurezza stradale, in particolar modo per gli utenti di veicoli di micromobilità elettrica;
DATO ATTO delle numerose ed incontestabili evidenze scientifiche e tecniche che dimostrano la riduzione della lesività e della letalità determinata dall'utilizzo del casco protettivo negli incidenti stradali che riguardano conducenti e passeggeri dei veicoli a due ruote;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. del 16 Dicembre1 992 n. 495);
VISTI:
la Legge 241/1990 e successive modificazioni; lo Statuto del Comune di Olbia;
Tutto ciò premesso:
ORDINA
Di estendere su tutto il territorio comunale di Olbia l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo, già vigente e obbligatorio per i minori di diciotto anni, a tutti i conducenti, anche di maggiore età, di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell'art. 1 della Legge 160/2019, circolanti sulle strade di tutto il territorio del Comune di Olbia.
Tutti gli organi di vigilanza sono tenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, a comprovare il rispetto e l'osservanza della presente ordinanza.
DISPONE
*         -  Agli organi di stampa per la divulgazione alla cittadinanza; 

*         -  All'Ufficio CED del Comune di Olbia per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente; 

*         -  All'Ufficio Messi del Comune di Olbia per provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on 


Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro, ai sensi dell'art. 1 c. 75 e ss. della Legge 160/2019;
*         -  Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

*         -  Alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per 
gli adempimenti ed i controlli di competenza; 

line.
AVVERTE
Ordinanza del Sindaco N. 57 del 03/09/2021 Pagina 2 di 3
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Leggi anche