Olbia, dievieto di utilizzo dell'acqua per fini alimentari a Tannaule

OLBIA. Valori fuori norma dei parametri dell'alluminio e del manganese nell'acqua nel quartiere Tannaule. Il sindaco di Olbia, ha emesso un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per fini alimentari in quella zona visti i risultati delle analisi dell'acqua dell'Arpas. L'ordinanza sarà valida fino ad un nuovo provvedimento sindacale.


OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nel quartiere denominato Tannaule - Olbia.
IL SINDACO
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 29/09/2017, acquisita al n. 90514 del protocollo generale dell'Ente in data 02/10/2017, dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 26.09.2017 nel punto di consegna - Rub. Nicchia Contatore Ospedale G. Paolo II - nel Comune di Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei parametri ALLUMINIO e
MANGANESE;
CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che l'acqua prelevata non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc. ), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgsl. 31/01);
RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. Tutto ciò premesso;
ORDINA
1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nel quartiere Tannaule in Olbia in quanto la stessa non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc. ), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgsl. 31/01);
Ordinanza del Sindaco N. 177 del 03/10/2017 Pagina 1 di 2
1. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;
Atto
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DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:
Al Comando di Polizia Municipale;
Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
IL SINDACO Settimo Nizzi
 


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