(AdnKronos) - Dal punto di vista tecnico, gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non potranno rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla propria rete se l'apparecchiatura scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero discriminarne la qualità dei servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta. A tale fine, sottolinea l'Agcom, i fornitori di accesso alla rete dovranno fornire ai propri clienti, attraverso i canali di assistenza, informazioni adeguate per la corretta e semplificata attestazione delle funzionalità di connessione e la semplice configurazione degli apparati terminal, sostitutivi o integrativi, di propria scelta. Eventuali motivate restrizioni da parte degli operatori dovranno essere approvate dall’Autorità.I contratti stipulati con gli operatori non possono contenere condizioni (prezzo, volumi di dati o velocità, o altre pratiche commerciali) che limitino il diritto degli utenti finali ad utilizzare tali terminali. Si stabiliscono quindi precisi obblighi a tutela della libertà di scelta che comportano specifiche misure sia di trasparenza contrattuale che di tipo tecnico.