19 marzo: quando i congedi parentali valgono anche per i papà

Alcuni contratti aziendali prevedono un trattamento economico di miglior favore con l'integrazione al 100%. E il bignè non passa mai di moda.

Dati
AdnKronos
Roma, 16 mar. (Labitalia) - In Italia, anche i papà che lavorano hanno il diritto ad astenersi dal lavoro per stare vicino ai propri figli. La legge di riferimento è quella sui congedi parentali, ovvero il Testo unico 151/2001. Anche il padre, dunque, se è un lavoratore subordinato, ha diritto al congedo dal lavoro, e alla relativa indennità economica, nei primi tre mesi dalla nascita del bambino, nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre con provvedimento giudiziale. Nel corso del congedo di paternità, viene corrisposta a carico dell'Inps l'80% dell'ultima retribuzione mensile intera (maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive) precedente l'inizio del congedo di paternità. Alcuni contratti aziendali prevedono un trattamento economico di miglior favore con l'integrazione al 100%. I periodi di congedo devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. Il congedo parentale (ex facoltativa) spetta per ogni bambino-a, ad entrambi i genitori, anche congiuntamente: fino al compimento di 8 anni di età del bambino, per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo).Nel caso di parto plurimo, il Testo unico 151 del 2001 prevede il diritto al congedo parentale per ogni bambino. Un'innovazione importante è data dalla possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori; inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento. I papà, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto al congedo parentale possono richiedere l'anticipazione del trattamento fine rapporto (tfr). Ai fini del sostegno economico durante il periodo di utilizzo del congedo parentale, l'art. 5 del Testo unico prevede che il lavoratore a tempo indeterminato possa chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto. I permessi ai papà che lavorano spettano anche al padre nei seguenti casi: in alternativa alla madre se è lavoratrice dipendente che ha deciso di non utilizzarli; se il figlio è affidato esclusivamente al padre; se la madre non è lavoratrice subordinata; se la madre è deceduta o gravemente inferma.

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