(AdnKronos) - L’Autorità, in qualità di organismo di regolamentazione a ciò designato dal Decreto legislativo n. 70/2014, è competente ad accertare e a sanzionare la violazione delle disposizioni del Regolamento comunitario. All’Autorità possono rivolgersi i passeggeri o le associazioni rappresentative legittimate che abbiano già presentato reclamo all’impresa ferroviaria secondo le procedure e le modalità indicate nell’articolo 3 del “Regolamento per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, approvato dall’Autorità il 4 luglio 2014, in attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento comunitario.