**Riforme: bozza, confermato premierato con norma anti ribaltone**

giovedì 2 novembre 2023
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Il premierato con la norma anti ribaltone è confermato nella bozza del Disegno di legge costituzionale per l''Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia' - visionata dall'Adnkronos - presentata lunedì in riunione di maggioranza, domani attesa in Consiglio dei ministri. La riforma prevede in caso di 'caduta' del premier eletto dal popolo la possibilità di riprovare a ricostruire la maggioranza o con lo stesso premier o comunque con un altro esponente della stessa maggioranza scelta dai cittadini con il voto. E solo in caso di tentativi falliti, dunque, il ritorno alle urne.All'articolo 4 del disegno di legge costituzionale, modifica dell'articolo 94 della Costituzione, si legge: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”; inoltre l'articolo 4 stabilisce che "in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per proseguire nell’attuazione del programma di Governo. In tali casi, ai fini del raggiungimento, in ciascuna Camera, della maggioranza per l’approvazione della mozione di fiducia si computano solo i voti favorevoli dei parlamentari eletti in collegamento al Presidente eletto, nonché dei parlamentari che hanno votato la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente del Consiglio eletto".Secondo l'articolo 94 della Costituzione: "Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione".
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