Consob: P. Chigi, nessuna incompatibilità per Savona, tutto regolare (3)

mercoledì 6 febbraio 2019
() - Altra norma richiamata, il D.l. 2012, n. 95 ( art. 5, comma 9), ovvero la misura che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni e per le autorità indipendenti,inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi sono consentiti gratuitamente e per soli incarichi dirigenziali e direttivo è previsto il limite di un anno di durata.Questa norma, per P. Chigi, "non risulta applicabile all’ipotesi di nomina, da parte del governo, dell’organo di vertice di un’Autorità amministrativa indipendente, quale è la Consob. La disposizione fa riferimento alle sole nomine che provengano dalle stesse pubbliche amministrazioni ovvero dalle stesse Autorità amministrative indipendenti, e non già a quelle che vengono d potere esecutivo o da altri organi costituzionali".In questo caso, "l’impulso e l’intera decisione sono di competenza di organi costituzionali e non coinvolgono in alcun modo le pubbliche amministrazioni indicate dalla norma. In ogni caso, non appare applicarsi il limite annuale di durata previsto dalla stessa disposizione, atteso che l’incarico in questione non è inquadrabile tra gli 'incarichi dirigenziali e direttivi' previsti dalla stessa norma".
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