(Adnkronos) - "Ritenuto che la Corte Costituzionale ha più volte affermato che, in sede di udienza preliminare 'l'apprezzamento del giudice non si sviluppa, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento' e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è di natura sostanziale, bensì processuale, non potendosi valutare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori o insufficienti -si legge ancora nel decreto di giudizio - Ritenuto che non può trovare applicazione l'articolo 129 C.pp., evidenziati gli elementi di prova indicati dal pm come nella richiesta di rinvio a giudizio, nonché negli esiti di perizia di trascrizione realizzata nel corso dell'udienza preliminare. Visti gli articoli 429 C.p.p, 132, 133D.L. vo 271/89, dispone il rinvio a giudizio di Matteo Salvini". Nel decreto il giudice richiama anche l'articolo 129 del Codice di procedura penale ritenendo che manchino le cause di giustificazioni. Il Gup Jannelli, nel decreto che dispone il giudizio per l'ex ministro dell'Interno, citando anche la Corte costituzionale, ribadisce in sostanza che l'udienza preliminare non deve valutare se sussiste o meno la responsabili penale dell'imputato, ma se ci sono gli elementi per sostenere l'accusa in giudizio. E se ci sono elementi per dichiarare il non luogo a procedere. In questo caso, ad avviso del giudice non c'erano gli elementi per il proscioglimento. Da qui la decisione di rinviare a giudizio Matteo Salvini. Che si dovrà presentare il 15 settembre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo per la prima udienza del processo.