(Adnkronos) - "Una riforma che contribuisca –unitamente al fondamentale e decisivo piano dei comportamenti individuali– a restituire appieno all’Ordine giudiziario il prestigio e la credibilità incrinati da quanto appare, salvaguardando l’indispensabile valore dell’indipendenza della magistratura, principio base della nostra Costituzione". "Per quanto superfluo va, peraltro, chiarito che il Presidente della Repubblica si muove -e deve muoversi- nell’ambito dei compiti e secondo le regole previste dalla Costituzione e dalla legge e non può sciogliere il Consiglio superiore della magistratura in base a una propria valutazione discrezionale". "Il Csm, a norma della Costituzione, conclude il suo mandato dopo quattro anni dalla sua elezione e può essere sciolto in anticipo soltanto in presenza di una oggettiva impossibilità di funzionamento, condizione che si realizza, in particolare, ove venga meno il numero legale dei suoi componenti. Qualora ciò avvenisse il Presidente della Repubblica sarebbe obbligato dai suoi doveri costituzionali a convocare, entro un mese, nuove elezioni dell’intero organo, ovviamente secondo le regole vigenti per la sua formazione".