(AdnKronos) - QUANTO SI PAGA. Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal 'saldo e stralcio' senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente.In particolare, si sottolinea, si verserà il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA. Il modello Sa - St deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti: dopo aver riportato i dati personali, bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”. Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.